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Obiettivo 2

La riforma dei fondi strutturali comunitari, approvata al Consiglio di Berlino il 24 e il 25 marzo 1999, è caratterizzata dalla maggiore concentrazione geografica e finanziaria, dalla gestione più decentrata, dalla ricerca di una maggiore efficacia e dal rafforzamento dei controlli. In quest'ottica, gli obiettivi prioritari sono passati da sette (programmazione 1994-1999) a tre (programmazione 2000-2006).

L' obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 si concentra sulla riconversione economica e sociale delle zone con problemi strutturali . E' finanziato dal fondo strutturale FESR. Gli interventi dell'obiettivo 2 sono pianificati attraverso il Documento unico di programmazione (Docup).

Rientrano nell'obiettivo 2 le seguenti zone:

  • zone industriali con tasso di disoccupazione superiore alla media comunitaria, percentuale di posti di lavoro nel comparto industriale superiore alla media comunitaria e flessione dell'occupazione nel settore industriale

  • zone rurali con scarsa densità di popolazione o elevato tasso di occupati in agricoltura, abbinati a un elevato tasso di disoccupazione o a una diminuzione della popolazione

  • zone urbane che presentano almeno uno dei seguenti criteri: elevato tasso di disoccupazione di lunga durata, elevato livello di povertà, ambiente degradato, criminalità e delinquenza, basso livello di istruzione

  • zone dipendenti dalla pesca con una quota significativa di occupati nel settore pesca e diminuzione dei posti di lavoro nello stesso settore

Ogni Stato membro propone l'elenco delle zone che soddisfano i criteri (tenendo conto che almeno il 50% della popolazione deve rientrare nei requisiti previsti per le zone industriali e rurali) e la Commissione ne redige l'elenco definitivo . Questo è valido per 7 anni ma può essere rivisto in sede di valutazione intermedia per inserirvi zone che hanno attraversato gravi crisi.

Il massimale di popolazione comunitaria ammissibile all'obiettivo 2 è fissato dal regolamento nella misura del 18% (regolamento CE n. 1260 del 1999 ). Il massimale relativo a ciascuno Stato membro è fissato dalla Commissione europea in base a diversi criteri (distribuzione popolazione in zone industriali e rurali, livello di disoccupazione di lunga durata etc).

E' possibile consultare l'elenco e la cartina delle zone italiane ammesse all'obiettivo 2 (decisione della Commissione CE n. 2000/530 del 27 luglio 2000, modificata con decisione CE n. 2001/363 del 27 aprile 2000).

 

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